Tale sistema, istituito con legge n. 720/84 e attuato con i decreti del ministro del tesoro del 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985, ha preso avvio il 1° gennaio 1986. La legge reca in allegato, fra l’altro, la tabella “A” che contiene gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica. Il sistema di Tesoreria unica poggia su alcune regole fondamentali:
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tutte le entrate degli enti assoggettati al sistema devono essere depositate presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in contabilità speciali fruttifere o infruttifere. L’art. 1 del decreto del ministro del tesoro del 26 luglio 1985 chiarisce che in quelle fruttifere devono affluire “le entrate proprie degli enti e organismi, costituite da introiti tributari ed extra-tributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato”; in quelle infruttifere “le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui e devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quant’altro proveniente dal bilancio dello Stato”; la disponibilità di tali depositi deve restare, in ogni momento e per l’intero ammontare, agli enti titolari delle contabilità;
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il servizio di tesoreria è svolto dalla banca-tesoriere che è l’unica a poter disporre i pagamenti a valere sulle contabilità speciali;
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il tesoriere ha, quindi, tutte le prerogative e le responsabilità della funzione ed assume anche l’onere e la responsabilità del rapporto con la Tesoreria provinciale dello Stato;
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a differenza di quanto previsto per le entrate, per gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria unica, i mandati non devono recare alcuna indicazione circa il tipo di contabilità a cui i pagamenti devono essere imputati, in quanto l’art. 1 della legge n. 720/84 prevede che le operazioni di pagamento vengano imputate in primo luogo alle somme fruttifere fino all’esaurimento dei relativi fondi e quindi, solo successivamente, a quelle infruttifere; |